Attività agrituristica: la disciplina fiscale_3

Attività agrituristica: la disciplina fiscale_3
Anche per l’imposta sul valore aggiunto è prevista l’applicazione di un regime forfettario naturale con la facoltà di optare per la determinazione del tributo secondo le regole ordinarie
Iva: il regime forfettario
(articolo 5, comma 2, legge 413/1991)
Anche nell’ambito della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per l’agriturismo è prevista l’applicazione di un regime forfettario. I soggetti che esercitano attività agrituristiche, infatti, determinano l’Iva riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In altri termini, per tali soggetti l’imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo.
Il regime forfettario è rivolto a tutti i soggetti (imprenditori individuali e società) che esercitano l’agriturismo.
L’attività di agriturismo, quindi, non rientra nel campo di applicazione del regime speciale dell’agricoltura.

Iva: il regime ordinario
(articolo 5, comma 3, legge 413/1991)
Al pari di quanto già detto a proposito delle imposte dirette, anche in campo Iva il regime forfettario è quello “naturale” per coloro che esercitano attività agrituristiche, ma non è obbligatorio. Infatti, è riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario. Il contribuente può scegliere di non avvalersi del meccanismo di determinazione forfetaria dell’imposta sul valore aggiunto, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui la scelta è stata operata. L’opzione è valida anche agli effetti della imposte sui redditi ed è vincolante per un triennio (articolo 5, comma 3, legge 413/1991).

Adempimenti contabili
Ai fini Iva l’attività di agriturismo ha natura commerciale; ne consegue che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola sia attività agrituristica, devono adottare contabilità separate (ex articolo 36, comma quarto, Dpr 633/1972) e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli (fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente abbia optato, per entrambe le attività, per il regime ordinario – cfr circolare n. 7 del 10 febbraio 1992, ministero delle Finanze).
Nel caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l’obbligo di emettere fattura, soggetta a Iva, per i passaggi interni dall’una all’altra attività.

Spese di costruzione di una piscina: trattamento ai fini Iva e imposte dirette
(risoluzione n. 65/E del 16 marzo 2009)
L’Agenzia delle entrate, a seguito di un’istanza di interpello, è stata chiamata a pronunciarsi circa il regime tributario (Iva e imposte dirette) applicabile alle spese di costruzione di una piscina sostenute da un’azienda agrituristica.
L’Amministrazione, innanzitutto, ha sostenuto che il problema della detraibilità dell’Iva assolta sui costi sostenuti per la realizzazione di una piscina si pone solo qualora il contribuente abbia optato per il regime ordinario.
Ciò detto, i costi sostenuti per la costruzione possono essere considerati, in linea di principio, inerenti a condizione che la piscina sia in possesso delle caratteristiche tecniche previste dalle diverse leggi regionali e sia in concreto utilizzata come bene strumentale rispetto all’attività agrituristica. In presenza di queste condizioni, l’Iva assolta è detraibile ai sensi dell’articolo 19, Dpr 633/1972. Al contrario, se l’imprenditore opera in regime forfettario non può detrarre l’Iva assolta sui costi di costruzione.
Sul versante della deducibilità dei costi sostenuti per la costruzione della piscina ai fini della determinazione del reddito di impresa, l’Agenzia ha ritenuto che, in presenza dei presupposti sopra descritti, sia possibile procedere all’ammortamento degli stessi nel caso in cui la piscina sia realizzata su un terreno relativo all’impresa agrituristica. Solo in tal caso, infatti, i costi sono riferibili alla costruzione di un bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell’impresa.
Al contrario, qualora la piscina venga realizzata su un terreno di terzi, le spese di costruzione saranno capitalizzabili e iscrivibili nella voce “altre immobilizzazioni immateriali”; ciò in quanto “l’opera realizzata, essendo inseparabile dal terreno cui accede, non può essere iscritta in bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata”. Inoltre, “le spese in esame, benché siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, costituiscono oneri pluriennali e più precisamente spese relative a più esercizi di cui al comma 3 dell’articolo 108 del Tuir”.

Credito d’imposta riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere
(articolo 1, comma 4, legge 232/2016 – articolo 10, Dl 83/2014))
La legge di bilancio 2017 ha incluso anche le imprese agrituristiche nel novero dei beneficiari del credito d’imposta previsto per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
La stessa legge riconosce il credito d’imposta anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, nella misura del 65% (in luogo del precedente 30%), a condizione che gli interventi abbiano come finalità anche la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l’acquisto mobili.
Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo (e non più tre), può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione (con modello F24, codice tributo “6850” – cfr risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto in materia di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (rispettivamente ex articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir).

Gennaro Napolitano

pubblicato Mercoledì 27 Dicembre 2017
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