Attività agrituristica:la disciplina fiscale_2

Attività agrituristica:la disciplina fiscale_2
Per le imposte dirette è previsto uno speciale regime forfettario di determinazione del reddito che prevede l’applicazione ai ricavi di un coefficiente di redditività nella misura del 25%
La legge 96/2006, che, come ampiamente illustrato nella prima parte del contributo, detta la disciplina generale dell’agriturismo, contiene due disposizioni che fanno esplicito riferimento all’ambito tributario. Essa, infatti, prevede che:
– lo svolgimento dell’attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, comporta l’applicazione delle disposizioni fiscali dettate dall’articolo 5, legge 413/1991, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In mancanza di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo (articolo 7, comma 2)
– ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo (articolo 2, comma 5).

È da queste due norme, quindi, che bisogna partire per illustrare la disciplina fiscale dell’attività agrituristica. Dalla loro lettura, infatti, si evince che:

  • il trattamento tributario (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva) della materia de qua è contenuto in una specifica disposizione (l’articolo 5, legge 413/191), in cui viene recepito il concetto di impresa agrituristica come delineato dalla legge 96/2006 e vengono indicate specifiche regole per il settore
  • sebbene l’attività agrituristica sia connessa a quella agricola, la disciplina fiscale applicabile non può essere quella che il Tuir detta per le attività agricole, in quanto quello proveniente dall’attività agrituristica non è considerato reddito agricolo, ma d’impresa.
    Ciò detto, nel prosieguo del lavoro si passerà in rassegna il regime tributario dell’agriturismo, iniziando dal versante delle imposte dirette e dell’Irap, per poi analizzare la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Le imposte dirette: regime forfettario
(articolo 5, comma 1, legge 413/1991)
Gli imprenditori agricoli, che esercitano attività di agriturismo, diversi da quelli assoggettati all’imposta sul reddito delle società (Ires), determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di tale attività (al netto dell’Iva) un coefficiente di redditività del 25%.
In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone e assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività agrituristica possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d’impresa, che viene determinato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione del regime forfettario i soggetti Ires indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, e cioè:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione (nonché le società europee di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato)
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
    L’applicazione del regime forfettario implica l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito dei contributi in conto impianti eventualmente percepiti (cfr risoluzione n. 2/E del 22 gennaio 2010).

Agli imprenditori agricoli dediti all’agriturismo e che determinano il reddito forfetariamente non sono applicabili gli studi di settore e i parametri.

Le imposte dirette: opzione per il regime ordinario
(articolo 5, comma 3, legge 413/1991)
Il regime forfettario di determinazione del reddito è quello “naturale” per i soggetti (diversi da quelli assoggettati all’Ires) che esercitano attività agrituristiche. Tuttavia, è prevista la facoltà del contribuente di non avvalersene, a seguito di espressa opzione per il regime ordinario (sulle modalità di esercizio dell’opzione si rinvia a quanto si dirà in seguito in materia di Iva, ndr).

Irap
L’esercizio dell’attività agrituristica è assoggettata all’imposta regionale sulle attività produttive con applicazione dell’aliquota ordinaria (attualmente stabilita nella misura del 3,9%).
La base imponibile (valore della produzione netta) relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario descritto poc’anzi, è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva (cfr circolare n. 141 del 4 giugno 1998, paragrafo 3.4.2) e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione (articolo 9, Dlgs 446/1997).
A fini dichiarativi, tali soggetti devono compilare la Sezione IV dei quadri IQ, IP o IE del modello Irap a seconda che siano rispettivamente persone fisiche, società di persone o enti non commerciali.
In ogni caso, i soggetti che esercitano congiuntamente l’attività di allevamento di animali e quella di agriturismo, per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione IV cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso, è necessario compilare due distinti quadri (cfr Istruzioni per la compilazione del modello Irap).
È comunque prevista la possibilità di optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole ordinarie previste, alternativamente, per le società di capitali e gli enti commerciali dall’articolo 5, Dlgs 446/1997 e per gli imprenditori individuali e le società di persone dall’articolo 5-bis, Dlgs 446/1997 (cfr risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012).
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione Irap (sezione VII, quadro IS) e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta cui si riferisce e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno quattro periodi d’imposta (ha effetto, cioè, per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi).

Non possono applicare le disposizioni dell’articolo 9, Dlgs 446/1997, e quindi sono tenuti a determinare la base imponibile Irap secondo le norme ordinarie, coloro che esercitano attività agrituristica e non si avvalgono del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi.

Le imprese agrituristiche che determinano il valore della produzione netta in base a quanto previsto dall’articolo 9, Dlgs 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, possono beneficiare del credito d’imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24) pari al 10% dell’Irap lorda dovuta (cfr articolo 1, comma 21, legge 190/2014).

Gennaro Napolitano

pubblicato Martedì 19 Dicembre 2017
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