Cessioni solidaristiche di beni: esame delle nuove regole – 1

Cessioni solidaristiche di beni: esame delle nuove regole – 1
La disciplina, anche fiscale, della donazione e distribuzione, a fini sociali, di prodotti alimentari e farmaceutici, introdotta dalla legge 166/2016, è stata modificata in più parti
La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina della donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale, con l’obiettivo di renderla più organica (articolo 1, comma 208 e seguenti, legge 205/2017).
Il legislatore, in particolare, è intervenuto sulla legge 166/2016, che due anni fa aveva riorganizzato la materia (anche sotto il profilo tributario) allo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici, favorendone il recupero e la donazione per scopi di solidarietà sociale (per una panoramica completa sulle disposizioni della legge 166/2016 si rinvia a “Nuove regole per incoraggiare le cessioni solidaristiche di beni”).

Con il presente contributo si vuole offrire un’analisi delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2018, soffermandosi, in particolare, sui profili di natura fiscale.

Le novità: sintesi
Come detto, l’obiettivo avuto di mira dal legislatore è stato quello di rendere più organica la disciplina in esame, apportando puntuali ritocchi alle previsioni della legge 166/2016.

Queste, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018:

  • puntuale definizione dei “medicinali destinati alla donazione”, da intendere quali medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati (rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti)
  • si prevede che i farmaci non commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti, la loro efficacia
  • si stabilisce che possono essere donati anche i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l’immissione in commercio in Italia
  • puntuale definizione dei “soggetti donatori del farmaco”, vale a dire farmacie, grossisti, parafarmacie, imprese titolari di Aic, loro rappresentanti locali, loro concessionari per la vendita e loro distributori
  • puntuale definizione degli “articoli di medicazione”, da intendere quali medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione, di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale
  • possibilità di includere “altri prodotti” nel novero di quelli che possono essere oggetto di distribuzione e donazione a fini di solidarietà sociale, da individuare con decreto del Mef (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l’idoneità di utilizzo o per motivi simili)
  • viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento in materia, istituito presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro, nonché di altri esperti del settore
  • si prevede l’attivazione di campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto, improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, e di campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari
  • vengono introdotte nella legge 166/2016 (nonché in altre disposizioni) alcune norme di coordinamento per tener conto dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017, cioè del Codice del terzo settore
  • infine, vengono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti, con particolare riferimento alle tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione, alle procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti (modifiche all’articolo 16, legge 166/2016).

Aspetti fiscali: la disciplina della legge 166/2016
Dopo aver sinteticamente riepilogato nel loro complesso le novità che la legge di bilancio 2018 ha introdotto rispetto alla disciplina in esame, ci si può ora soffermare, in particolare, sugli aspetti di natura fiscale e, quindi, passare in rassegna le modifiche che hanno interessato l’articolo 16 della legge 166/2016.
Tuttavia, appare utile premettere all’esame delle nuove norme una rapida disamina della disciplina a suo tempo introdotta dalla ricordata legge 166/2016 (disciplina che, comunque, rimane sostanzialmente ancora valida, fatte salve le modifiche di cui si darà conto nel prosieguo).
Quest’ultima aveva operato in termini di semplificazione delle regole relative alle cessioni solidaristiche di beni e di estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo di riferimento. Pertanto, in presenza delle condizioni richieste, trovavano applicazione le connesse agevolazioni fiscali: irrilevanza delle cessioni ai fini delle imposte dirette ed esenzione Iva (nonché possibilità per i Comuni di prevedere una riduzione della Tari a favore di coloro che realizzano tali particolari cessioni di beni).

Dal punto di vista degli adempimenti procedurali, era stata stabilito che le cessioni gratuite di beni rilevanti ai fini Iva fatte a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, devono essere comunicate dal cedente, con modalità telematiche, all’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti entro la fine del mese cui si riferiscono.
La comunicazione deve indicare: la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni, l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, incluse le derrate alimentari. La comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni non sia superiore a 15mila euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione stessa e qualora le cessioni gratuite abbiano a oggetto beni alimentari facilmente deperibili.

1 – continua

Gennaro Napolitano

pubblicato Mercoledì 5 Settembre 2018
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