Cessioni solidaristiche di beni:esame delle nuove regole – 2

Cessioni solidaristiche di beni:esame delle nuove regole – 2
Ridefinito l’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di donazione e distribuzione a fini sociali con conseguente applicazione delle agevolazioni di carattere fiscale
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 208, legge 205/2017) ha modificato in più punti l’articolo 16 della legge 166/2016, intervenendo, innanzitutto, sulla sua rubrica che da “Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale” diventa “Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale”.
La modifica risponde alla volontà del legislatore di rendere più organico il sistema delle regole fiscali relative alle cessioni gratuite dei beni in esame; tali regole, infatti, sono ora tutte concentrate nell’articolo 16. Coerentemente, quindi, si dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 2, Dpr 441/1997 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) e dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13, Dlgs 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

I beni oggetto delle cessioni solidaristiche: agevolazioni Iva e imposte dirette
Le tipologie di beni che possono essere oggetto delle cessioni gratuite a fini solidaristici, per le quali non opera la presunzione di cessione ai fini Iva (prevista dall’articolo 1, Dpr 441/1997), sono espressamente indicati dall’articolo 16.
Più precisamente, si stabilisce che tale presunzione non opera per le seguenti tipologie di beni qualora gli stessi vengano gratuitamente ceduti, a fini di solidarietà sociale, a enti pubblici, nonché a enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore:

  • eccedenze alimentari – i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione
  • medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale (rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti); i farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che sono in grado di garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, la loro efficacia. Inoltre, possono essere donati anche i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l’immissione in commercio in Italia, a patto che siano rispettati i principi stabiliti dal Dm 11 febbraio 1997 e la cessione avvenga con le modalità previste dalla circolare 23 marzo 2017 del Ministro della salute
  • articoli di medicazione, di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie
  • prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari
  • altri prodotti individuati con decreto del Mef non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

Lo stesso articolo 16 (comma 2), inoltre, prevede che per tali beni ceduti gratuitamente non opera la disposizione del Tuir secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (articolo 85, comma 2). In tal modo, il legislatore ha fissato un simmetria tra imposizione indiretta e imposizione diretta rispetto al trattamento delle cessioni solidaristiche.

Gli adempimenti
Allo scopo di evitare un uso distorto e illegittimo delle disposizioni fiscali di favore (esenzione Iva e irrilevanza come ricavo), l’articolo 16 prevede una serie di puntuali adempimenti sia in capo al donatore sia in capo all’ente donatario.
In sintesi:

  • per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto ovvero un documento equipollente
  • il donatore deve trasmettere telematicamente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione deve essere trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
  • il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro
  • l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui vanno indicati gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute e in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali; nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell’Irap, nell’esercizio di un’attività commerciale.

2 – fine

Gennaro Napolitano
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