Circolare di Studio del 4-12-2017

 

IN BREVE

·         Approvato il “Decreto Fiscale”

·         Tari gonfiata: i rimborsi dai Comuni

·         Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi

·         Avvisi dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

·         Elenco split payment aggiornato al 21 novembre 2017

·         Split payment: istituiti due nuovi codici tributo

·         Il cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per l’azienda

·         Beni di costo inferiore a 516,46 euro e super ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

·         Cartografia catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia

·         Sentenza Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA

·         Nuovo documento unico di circolazione: i dati richiesti

·         Nuove specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012

 

APPROFONDIMENTI
·         Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

·         Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017

MANOVRA 2018

Approvato il “Decreto Fiscale”

Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148

In data 30 novembre 2017, è stato approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetto “Decreto fiscale”), che attende ora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede numerose ed importanti novità di carattere tributario, tra cui la c.d. “rottamazione-bis”, l’estensione dello Split Payment, il “bonus pubblicità” e il Fondo di garanzia per le Pmi.

Nella versione definitiva del Decreto è confermato lo slittamento al 7 dicembre 2017 del termine per il versamento delle prime tre rate previste (a luglio, settembre e novembre 2017) dall’originario piano di definizione agevolata delle cartelle di pagamento e l’inapplicabilità delle sanzioni per le irregolarità sullo spesometro del primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Tari gonfiata: i rimborsi dai Comuni

MEF, Circolare 20 novembre 2017, n.1/DF

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il Ministero dell’economia e delle finanze, per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017 ha pubblicato la circolare n. 1/DF con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre.

Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Avvisi dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294

L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Per informare i contribuenti di dette informazioni l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati dai contribuenti contenente:

  1. a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  3. c) codice atto;
  4. d) modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.

La stessa comunicazione sarà presente anche all’interno dell’area riservata “La mia scrivania”, presente del portale dell’Agenzia delle Entrate, dove saranno rese disponibili ulteriori dati, quali data di elaborazione del prospetto, numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento, dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA), dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del ravvedimento operoso.

 

 

IVA

Elenco split payment aggiornato al 21 novembre 2017

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato sul proprio sito l’elenco dei soggetti che nel 2018 saranno tenuti all’applicazione del regime di split payment. In particolare sono stati pubblicati i seguenti elenchi:

  • società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.

L’elenco delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana rimane invece aggiornato al 31 ottobre.

Per le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del regime di scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Si ricorda che gli elenchi pubblicati non tengono conto dell’ulteriore estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista dal D.L. n. 148/2017, convertito in legge dal Parlamento il 30 novembre scorso e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IVA

 

 

Split payment: istituiti due nuovi codici tributo

Agenzia Entrate, Risoluzione 10 novembre 2017, n. 139/E

Dopo l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) alle operazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, l’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • per il modello “F24”, codice tributo “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
  • per il modello “F24 Enti Pubblici”, codice tributo “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

 

I codici consentiranno il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’IVA dovuta. L’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il tributo diventa esigibile, senza possibilità di compensazione.

 

 

IMPRESE

Il cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per l’azienda

Con una lettera inviata alle imprese, Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso noto di aver messo a servizio dell’imprenditore un nuovo strumento: il “Cassetto digitale dell’imprenditore”, uno strumento web (disponibile all’indirizzo impresa.italia.it) grazie al quale il legale rappresentante o il titolare di qualsiasi impresa italiana può accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria azienda.

Usando le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi), il Cassetto digitale permette di consultare gratuitamente on line visure, atti e bilanci presenti nel Registro delle Imprese, il fascicolo informatico d’impresa, le pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le camere di commercio, le informazioni relative al pagamento del Diritto Annuale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Beni di costo inferiore a 516,46 euro e super ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del super ammortamento per i beni strumentali nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

L’Agenzia ha precisato che, qualora si decidesse di non imputare l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, ciò impedirebbe anche di fruire integralmente del super ammortamento nello stesso esercizio; la maggiorazione del 40% dovrà essere fruita di anno in anno secondo i coefficienti di ammortamento fiscali.

La Risoluzione ha altresì precisato che la maggiorazione del 40% non influisce sul limite di 516,46 euro (previsto dall’art. 102, comma 5, del TUIR); pertanto se il costo supera la predetta soglia per effetto della maggiorazione, non viene meno la possibilità di dedurre integralmente il costo nell’esercizio.

 

CATASTO

Cartografia catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia

Agenzia Entrate, Provvedimento 23 novembre 2017 n. 271542

L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che dal 23 novembre è disponibile il servizio, per tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), che permette la consultazione dinamica delle mappe catastali e la possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio.

Il servizio è raggiungibile tramite il portale “cartografia” dal sito dell’Agenzia ed è fruibile tramite i software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente.

L’Agenzia Entrate ha informato però che, da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in modo ancora più semplice attraverso l’utilizzo di uno specifico “Geoportale”.

La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le visure catastali telematiche.

 

 

IVA

Sentenza Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA

Corte di Giustizia Ue, Sentenza 23 novembre 2017, n. C-246/16

La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. C-246/16 del 23 novembre 2017, ha stabilito che non è conforme al diritto dell’Unione la direttiva IVA nazionale, secondo cui, a fronte del mancato pagamento di una prestazione o cessione, la possibilità di emettere nota di variazione da parte del fornitore è subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale, la cui durata media supera i 10 anni.

L’Amministrazione finanziaria ha interpretato “infruttuosità” non quale mera pendenza della procedura. Ad esempio per la procedura fallimentare, per emettere la nota di credito, occorrerebbe attendere la pubblicazione del decreto con il quale il Giudice delegato ha approvato il piano di riparto, o ancora più prudentemente, il decorso del termine entro cui i creditori possono proporre osservazioni al piano di riparto.

Il fornitore italiano deve quindi versare l’IVA senza però averla riscossa dal cliente.

I soggetti passivi italiani hanno uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai soggetti passivi IVA di altra stati membri dell’Unione, e ciò, ha stabilito la Corte, risulta essere contrario alle norme UE in materia d’IVA.

 

 

VEICOLI

Nuovo documento unico di circolazione: i dati richiesti

Decreto 23 ottobre 2017

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2017, il Decreto 23 ottobre 2017, recante “Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98”.

Dal 1° luglio 2018 sarà introdotto il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei.

Nel «documento unico», dovranno essere annotati:

  1. a) i dati tecnici del veicolo;
  2. b) i dati di intestazione del veicolo;
  3. c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
  4. d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.

Nel documento unico dovranno, altresì, essere annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità stabilite tramite l’apposito decreto del 23 ottobre 2017, con il quale vengono ora disciplinate le modalità di annotazione delle informazioni nel documento unico.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuove specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012

Agenzia Entrate, Provvedimento 22 novembre 2017, n. 269367

Con il Provvedimento n. 269367 del 22 novembre 2017 l’Agenzia Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche, in sostituzione di quelle già approvate con il provvedimento 16 maggio 2013, da utilizzare da parte degli enti che erogano i prestiti agevolati previsti per le imprese danneggiate dal sisma del 2012, per la trasmissione completa dei dati relativi al prestito agevolato, compresi quelli già trasmessi impiegando le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 16 maggio 2013.

Si ricorda che l’art. 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 174/2012 ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato della durata massima di due anni, per permettere il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

I soggetti finanziatori, in base a quanto stabilito dal D.L: n. 174/2017, devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, oltre ai dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento ed i relativi importi.

 

 

APPROFONDIMENTI

 

TRIBUTI LOCALI

Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il MEF per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017, ha pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

In sintesi, la TARI si compone di due quote: una fissa, in funzione dei metri quadri degli immobili, e una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai componenti dell’utenza (e non in rapporto ai metri quadrati dell’utenza).

La quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti della stessa.

Viene poi sommata la quota fissa alla quota variabile.

La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta e “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.

Alcuni Comuni, commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile per ciascuna pertinenza; in questi casi l’errore si sarebbe ripetuto dal 2014, anno di entrata in vigore dell’imposta.

Qualora il contribuente voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera errata dovrà analizzare una “bolletta” della tassa rifiuti verificando nel riepilogo dell’importo da pagare se, oltre all’utenza “domestica” principale, sono presenti altre voci “domestica – accessorio” e se è presente il valore “tariffa variabile”. Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.

Il maggior tributo versato può essere chiesto a rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e per annualità a partire dal 2014.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione dell’istanza di rimborso, ma occorre che siano indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria.

Sulle abitazioni di lusso, che sono invece quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

Precedente La fattura deve parlare chiaro e non deve avere “segreti” per l’Iva Successivo Attività agrituristica: la disciplina fiscale_1