Circolare n.6 Luglio 2018

Circolare  Luglio 2018

 

 

IN BREVE

·         Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Dignità: le novità in tema di economia e di lavoro

·         I beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero edilizio

·         La proroga della fattura elettronica per la cessione di carburanti non si applica alle fuel card e ai             grossisti

·         Fattura elettronica: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

·         La delega all’intermediario abilitato per l’accesso al cassetto fiscale Fattura Elettronica

·         Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

·         Rottamazione cartelle: comunicazione delle somme dovute e servizio ContiTu

·         Il regime di tassazione forfetaria per gli stranieri abbienti

 

APPROFONDIMENTI
·         Le novità in tema di economia e di lavoro del Decreto Dignità

·         La presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

 

IN BREVE

 

MANOVRA D’ESTATE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Dignità: le novità in tema di economia e di lavoro

D.L. 12 luglio 2018, n. 87

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (“Decreto Dignità”), contenente misure urgenti in tema di economia e lavoro, entra ufficialmente in vigore.

Il Decreto, presenta alcune modifiche rispetto alla bozza approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, inerenti in particolare le norme dirette a contrastare le delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di contributi pubblici e i contratti per attività stagionali.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

I beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero edilizio

Agenzia delle Entrate, Circolare 12 luglio 2018, n. 15/E

Il 12 luglio 2018, con la Circolare n. 15/E, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla norma interpretativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che disciplina la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di recupero edilizio e che comporta alcune limitazioni alla fornitura di beni con aliquota agevolata al 10%.

Per la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione su immobili a destinazione abitativa si applica interamente l’aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo fornito non supera la metà di quello dell’intera prestazione e diversamente, si applica l’aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo. Sul valore residuo del bene significativo si applica poi l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per “beni significativi” si intendono quei beni individuati dal D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La Circolare n. 15/E/2018 ha stabilito che tale elenco è da ritenersi tassativo. Rientrano comunque tra i beni significativi quei prodotti che assumono una denominazione diversa per specifiche caratteristiche o per motivi commerciali, si prenda ad esempio la stufa a pellet che scalda l’acqua per il sistema di riscaldamento al pari delle caldaie.

Per le particolari modalità di applicazione dell’IVA è essenziale determinare il corretto valore del bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento di manutenzione.

La disciplina dei beni significativi si applica solo in presenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Per la manutenzione l’applicazione dell’IVA al 10% è ammessa solo quando i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento.

Le novità introdotte con la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) producono effetti anche per il passato. La circolare chiarisce quindi che “le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti”.

La circolare chiarisce inoltre che, nell’ipotesi in cui il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato, è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

La proroga della fattura elettronica per la cessione di carburanti non si applica alle fuel card e ai grossisti

D.L. 28 giugno 2018, n. 79

Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, ha stabilito la proroga dell’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante.

La proroga riguarda solo i distributori di benzina e gasolio.

Pertanto, le cessioni di carburante, effettuate tramite contratti di netting o effettuate da grossisti, e quindi da imprese prive della stazione di servizio “in strada”, dovranno essere necessariamente documentate tramite fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI).

Inoltre, la proroga all’introduzione della fattura elettronica non riguarda l’obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E

L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, in risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti in tema di fatturazione elettronica, ha fornito chiarimenti in merito all’invio della fattura in ritardo, allo scarto del file telematico e alla conservazione del documento.

Il documento di prassi segue l’emanazione del D.L. n. 79 del 28 giugno 2018 che ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

 

Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio

In merito ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, l’Agenzia ha in primo luogo chiarito che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini per l’emissione dei documenti, che rimangono quindi disciplinati dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e legati al momento di effettuazione dell’operazione.

Ne deriva che l’emissione di una fattura dovrebbe avvenire contestualmente all’effettuazione dell’operazione.

Tuttavia, chiarisce l’Agenzia Entrate, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.

 

Scarto del file telematico

In caso di mancato superamento dei controlli da parte dell’Agenzia, entro 5 giorni, viene inviata una ricevuta di scarto al soggetto trasmettente; la fattura elettronica si considera quindi non emessa.

È possibile procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente anche tramite l’utilizzo di un sezionale apposito. Deve essere in ogni caso garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

 

Soggetti non stabiliti in Italia

I soggetti identificati, ma non stabiliti, in Italia non avranno facoltà di emettere fatture in formato elettronico in quanto l’Italia è stata autorizzata ad accettare fatture elettroniche solo da soggetti passivi “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato; i soggetti identificati avranno comunque la facoltà di ricevere le fatture in formato elettronico.

 

Appalti

In tema di appalti e di ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fattura elettronica, l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […]. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”. Alla luce di tale indicazione l’obbligo di emissione di fattura elettronica opera solo nei confronti di soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà quindi obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

 

Integrazione delle fatture ricevute in formato XML

Infine, in merito all’integrazione delle fatture ricevute in formato XML, l’Agenzia ha chiarito che, vista la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite SdI, l’integrazione potrà essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura.

IVA, ADEMPIMENTI

La delega all’intermediario abilitato per l’accesso al cassetto fiscale Fattura Elettronica

Agenzia Entrate, Provvedimento 13 giugno 2018, n. 117689; Comunicato Stampa 14 giugno 2018

L’Agenzia Entrate ha introdotto la possibilità per il contribuente, o per un suo delegato, di accedere al cassetto fiscale per la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con il conferimento della delega al servizio, l’intermediario potrà:

  • ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
  • consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
  • consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. n. 127 del 2015, per conto del soggetto delegante;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Diversamente da come avviene per il cassetto fiscale inerente alle mere informazioni fiscali, l’intermediario è abilitato all’accesso al cassetto fiscale FE, direttamente dal contribuente stesso, che accedendo alla propria area riservata con le credenziali Entratel/Fisconline/SPID, può indicare il proprio consulente quale intermediario abilitato all’accesso.

In alternativa il contribuente che non possiede delle credenziali d’accesso al sito dell’Agenzia può consegnare il modulo cartaceo, presente sul sito, presso gli Uffici.

È altresì possibile che sia l’intermediario stesso a presentare il predetto modulo compilato dal contribuente, salvo presentazione di procura speciale firmata dal contribuente ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6 bis.

 

IVA, RIMBORSI

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio 2018 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2018.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

 

Vedi l’Approfondimento

RISCOSSIONE, SANATORIA

Rottamazione cartelle: comunicazione delle somme dovute e servizio ContiTu

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che è attivo il nuovo servizio, a cura dell’Agenzia Entrate-Riscossione, denominato “ContiTu”, che permette di ottenere nuovi bollettini Rav per pagare in via agevolata alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute che i contribuenti hanno ricevuto.

Se la domanda di adesione alla Definizione agevolata del contribuente è stata accolta, e lo stesso non intende saldare tutto l’importo, è possibile effettuare, entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione ricevuta utilizzando il nuovo servizio.

L’Agenzia Entrate ha specificato che, mentre con il servizio “ContiTu” è possibile richiedere e stampare i bollettini Rav relativi alle cartelle/avvisi che si decide di pagare, per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” ricevuta, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

 

 

IMPOSTE DIRETTE, AGEVOLAZIONI

Il regime di tassazione forfetaria per gli stranieri abbienti

La legge di Bilancio 2017 (più precisamente l’art. 1, comma 152, della legge n. 232/2016) ha introdotto un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Il regime agevolato prevede il pagamento di un’imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

È possibile l’estensione dell’agevolazione anche ai familiari, i quali saranno tenuti a pagare un importo fisso di 25.000 euro.

 

APPROFONDIMENTI

 

MANOVRA D’ESTATE

Le novità in tema di economia e di lavoro del Decreto Dignità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (“Decreto Dignità”), contenente misure urgenti in tema di economia e lavoro, entra ufficialmente in vigore.

Il Decreto, presenta alcune modifiche rispetto alla bozza approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, inerenti in particolare le norme dirette a contrastare le delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di contributi pubblici e i contratti per attività stagionali.

 

Le novità in sintesi.

  • È stata rivista la disciplina dettata dall’art. 1, comma 60 e 61, della legge n. 143/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevedendo che in caso di delocalizzazione dell’attività economica o di un’attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso. La norma si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata sia nell’Unione europea sia fuori, e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.). L’impresa beneficiaria è inoltre assoggettata a sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito quando la delocalizzazione avviene in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. L’impresa è tenuta a mantenere per 5 anni le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico.
  • In tema di credito d’imposta R&S è stato disposto che, ai fini del riconoscimento degli investimenti, non rilevano tra i costi ammissibili quelli sostenuti per l’acquisto di diritti di privativa industriale e altri intangibles se derivanti da operazioni infragruppo.
  • È stata prevista l’abrogazione della disciplina dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte.
  • È stato stabilito il rinvio al 28 febbraio 2019 per l’invio dati fattura (il cosiddetto “spesometro”) sia per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione trimestrale del 2018 sia per quelli semestrali. Nel primo caso la scadenza cadeva il 30 novembre e sarà unificata con quella del 4° trimestre 2018, cioè il 28 febbraio 2019; per chi ha scelto invece l’opzione dell’invio semestrale, i dati del primo semestre da inviare entro il 30 settembre potranno essere trasmessi al 28 febbraio 2019.
  • È stata revisionata la disciplina del cosiddetto “redditometro”, stabilendo che verrà modificata la procedura di approvazione del decreto ministeriale con gli indici di capacità contributiva sottoponendolo alla consultazione di Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per «gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  • L’agevolazione dell’iperammortamento sarà riconosciuta solo se il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia. In caso di successiva cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’incentivo, l’impresa è tenuta ad operare una variazione in aumento del reddito imponibile.
  • È stato stabilito che i contratti a tempo determinato, con durata comunque non superiore ai 12 mesi, potranno essere e rinnovati solo a fronte di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, relative a lavorazioni e picchi di attività stagionali, individuati con apposito decreto.

 

 

IVA

La presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio 2018 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2018.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

 

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre la prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

 

 

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