Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili

Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili
Le violazioni di tali obblighi hanno natura amministrativo-tributaria, risultando pertanto applicabile l’istituto di regolarizzazione previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997
Via libera al ravvedimento per le violazioni commesse in riferimento ai nuovi adempimenti comunicativi telematici introdotti dal Dl 193/2016, vale a dire la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis del Dl 78/2010).
Per tali irregolarità, è disposta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, rispettivamente comma 2-bis e comma 2-ter. Si tratta, pertanto, di violazioni di natura amministrativo-tributaria, di conseguenza sanabili attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
La precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017.

Comunicazione dei dati delle fatture
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, in quello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione inizialmente omessa/errata e applicando alla sanzione la riduzione in misura diversificata a seconda del momento in cui si esegue il versamento.
Ad esempio, per l’errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (da trasmettere entro il 16 settembre 2017), se si ricorre al “ravvedimento intermedio”, cioè entro 90 giorni dalla scadenza, bisogna versare 40 euro, ossia 1/9 della sanzione base di 360 euro, cioè 2 euro per ciascuna delle 180 fatture.

Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva
Invece, la sanzione per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva va da 500 a 2.000 euro, importo che è ridotto alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, in quello stesso termine, avviene la corretta trasmissione dei dati.
In linea generale, anche per questo adempimento si applicano le regole ordinarie in materia di ravvedimento, con sanzione ridotta in base al momento della regolarizzazione. Se questa avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata va comunque trasmessa; l’invio non è richiesto qualora la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva o dopo la sua presentazione.
In particolare, se con la dichiarazione annuale si corregge l’irregolarità relativa alla comunicazione periodica, è dovuta la sola sanzione ridotta; se, invece, con la dichiarazione annuale non vengono sanate le omissioni/irregolarità, per il ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa e versare – in misura ridotta – sia la sanzione relativa all’infedele dichiarazione annuale sia quella dovuta per l’omessa o errata comunicazione della liquidazione periodica.
Ad esempio, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2017 (in scadenza il 12 giugno scorso), se il ravvedimento avviene in data:

  • 31 luglio 2017, la comunicazione deve essere trasmessa e vanno versati 55,56 euro, ossia 1/9 (“ravvedimento intermedio”) della sanzione base di 500 euro
  • 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018 sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, vanno versati solo 71,43 euro, pari a 1/8 (“ravvedimento lungo”) della sanzione base di 500 euro
  • 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve essere presentata la dichiarazione integrativa e vanno versate sia la relativa sanzione sia quella di 71,43 euro, corrispondente a 1/7 (“ravvedimento biennale”) della sanzione base di 500 euro.

Per agevolare l’individuazione delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, nella risoluzione sono presenti, tanto per la comunicazione dei dati fatture quanto per quella dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche, alcune tabelle riepilogative con evidenziati distintamente i casi di regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza originaria (con sanzione dimezzata) e quelli oltre tale termine (sanzione piena).

r.fo.

pubblicato Venerdì 28 Luglio 2017
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