Imposta sul reddito d’impresa: analisi della nuova disciplina – 1

Imposta sul reddito d’impresa: analisi della nuova disciplina – 1
Con la manovra di bilancio per il 2017, il legislatore ha previsto l’inserimento all’interno del Tuir dell’articolo 55-bis, dando attuazione a una riforma attesa da diversi anni
Tra le novità più rilevanti previste dalla legge di bilancio 2017 vi è l’introduzione nel nostro sistema tributario dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri). A tal proposito, il legislatore ha modificato il Tuir (Dpr 917/1986), inserendovi l’articolo 55-bis, che detta, appunto, la disciplina del nuovo meccanismo impositivo (articolo 1, commi 547-548, legge 232/2016).
Per effetto della nuova normativa, quindi, il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista per l’imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1° gennaio 2017, è pari al 24 per cento.

I precedenti tentativi di riforma
L’introduzione dell’Iri da parte della legge di bilancio 2017 non è una novità assoluta, essendo stata preceduta, nel corso dell’ultimo quindicennio, da analoghi tentativi di riforma non andati a buon fine. Infatti, tale forma di tassazione era stata prevista già dalla legge 133/1999 (recante Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), che delegava il Governo a modificare le disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone. Tra i criteri direttivi indicati vi era quello della separazione del reddito d’impresa dalle altre categorie di reddito per sottoporlo alla stessa aliquota prevista per le persone giuridiche (articolo 2, comma 1, lettera b).

Successivamente, la legge finanziaria per il 2001 (legge 388/2000), sostanzialmente recependo la disciplina contenuta nella predetta delega, aveva introdotto un meccanismo opzionale di tassazione del reddito di impresa, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, con aliquota proporzionale (articolo 9), prevedendo quindi un sistema di tassazione separata. Il nuovo regime si sarebbe dovuto applicare per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2001. In argomento, l’Agenzia delle Entrate aveva anche fornito i primi chiarimenti (cfr circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, paragrafo 1.7).
Tuttavia, nel corso del 2001, prima che la nuova disciplina divenisse concretamente operativa, il legislatore ne dispose la soppressione (articolo 5, legge 383/2001).

Il tema della tassazione separata del reddito d’impresa prodotto dai soggetti Irpef fu anche oggetto di esame da parte della Commissione di studio sulla tassazione delle società (Commissione Biasco), istituita con decreto ministeriale del 27 giugno 2006, con il compito di “effettuare approfondimenti sulla imposizione fiscale sulle società (…) e prospettando ipotesi di modifica delle vigente normativa“.

I ricordati tentativi di riforma, però, non hanno avuto successo tanto che la recente legge delega fiscale (legge 23/2014) aveva a sua volta riproposto l’introduzione di tale meccanismo di tassazione. L’articolo 11, infatti, aveva delegato il Governo a introdurre norme recanti “l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (Ires) dell’imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’Ires, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’Irpef dell’imprenditore e dei soci” (articolo 11, comma 1, lettera a). Il termine per l’esercizio della delega, però, è infruttuosamente scaduto il 27 giugno 2015, senza che tali previsioni siano state attuate.

Falliti tutti i precedenti tentativi, la recente legge di bilancio 2017, come anticipato sopra, ha riproposto la tassazione separata su base proporzionale del reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone, mediante l’introduzione dell’articolo 55-bis del Tuir.
Come si legge nella relazione illustrativa, tale modifica va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, da un lato, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica e, dall’altro, favorendo la patrimonializzazione delle piccole imprese, nella prospettiva di conferire all’ordinamento tributario maggiore equità, certezza e stabilità.

1 – continua.

Gennaro Napolitano

pubblicato Venerdì 24 Febbraio 2017
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