Imprese sociali: stabilite le nuove modalità di iscrizione al Registro

Imprese sociali: stabilite le nuove modalità di iscrizione al Registro
Sul sito del ministero dello Sviluppo economico è disponibile il testo del provvedimento che recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo 112/2017 che ha riformato il settore
Sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise) è disponibile il decreto 16 marzo 2018 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), che stabilisce le nuove modalità di iscrizione delle imprese sociali al Registro delle imprese.

La riforma dell’impesa sociale
Lo scorso anno, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 106/2016, è stato adottato il Dlgs 112/2017, con il quale si è provveduto al riordino complessivo e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni”).
L’articolo 5, comma 5, del testo legislativo prevede che con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e le procedure connesse.

Il decreto 16 marzo 2018
Il decreto in esame, quindi, è stato adottato sulla base della ricordata disposizione e, sostituendo il precedente decreto 24 gennaio 2008 (di cui, peraltro, mantiene l’impostazione di fondo, adeguandola tuttavia alla riforma varata dal Dlgs 112/2017), stabilisce gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l’esecuzione di tali adempimenti.
Si tratta, quindi, di un ulteriore tappa della riforma dello statuto dell’impresa sociale varata lo scorso anno.

In sintesi, sono queste le novità più rilevanti:

  • l’obbligo di depositare il bilancio civilistico anziché un “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa” – articolo 2, comma 1, lettera b
  • l’obbligo di nominare uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2, c.c. (ad esempio, revisori legali iscritti nell’apposito registro) e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’articolo 2399 c.c. – articolo 2, comma 2
  • l’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il registro delle imprese, oltre al regolamento di recepimento delle norme del Dlgs 112/2017, anche l’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale (cfr articolo 1, comma 3, Dlgs 112/2017) – articolo 2, comma 3
  • la previsione di un termine, 20 luglio 2018, entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 112/2017 (a tal fine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) – articolo 3, comma 1
  • la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali (interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative e il registro delle imprese) – articolo 3, comma 2
  • la previsione secondo ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta di una norma di raccordo finalizzata a garantire l’applicazione di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017, articolo 46, comma 2), secondo cui “a eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni del Registro unico nazionale (…)” e da coordinare con la norma secondo cui “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale” (articolo 11, comma 3, Dlgs 117/2017) – articolo 4, comma 2.

Entrata in vigore
Il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

r.fo.
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