Studi di settore per il 2016:i chiarimenti dell’Agenzia

Studi di settore per il 2016:i chiarimenti dell’Agenzia
Quest’anno i contribuenti interessati potranno contare su modelli ancora più semplici da usare: rispetto al passato, infatti, sono ben 5.200 i righi in meno da compilare
Con la pubblicazione della circolare 20/E del 13 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e precisazioni sull’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016.

Prima di passare in rassegna i contenuti della circolare, è opportuno ricordare che la stessa è stata preceduta da una serie di importanti provvedimenti con i quali l’amministrazione ha opportunamente “adeguato” gli studi, per renderli in grado di cogliere la congiuntura economica negativa registrata nel corso del 2016:

La modulistica da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione sono state approvate rispettivamente con i provvedimenti del 31 gennaio 2017 (vedi “Studi di settore: la modulistica da utilizzare per l’annualità 2016”) e del 15 febbraio 2017 (vedi “Pronte le specifiche tecniche per studi di settore e parametri”).

Si ricordi, inoltre, che il Dl 50/2017 (articolo 9-bis) ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati, a partire dal prossimo anno, a sostituire gradualmente studi di settore e parametri (vedi “Indici sintetici di affidabilità: altro passo verso la compliance”, “Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore – 1” e “Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore – 2”).

Le novità
La circolare si sofferma, innanzitutto, sulle principali novità relative all’applicazione degli studi di settore per il 2016.

Aggiornamento delle analisi della territorialità
La prima di tali novità è rappresentata dalla revisione dei criteri attraverso cui differenziare le modalità di applicazione degli studi per renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese e le attività professionali si riferiscono. Le nuove “territorialità” (relative al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, delle retribuzioni, delle quotazioni immobiliari, dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con il decreto Mef del 22 dicembre 2016.

Indicatori di coerenza economica
Altra novità segnalata dalla circolare è quella relativa agli indicatori di coerenza economica (Dm 24 marzo 2014), finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. L’elenco è stato integrato dal Dm 22 dicembre 2016 (Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture) attraverso la previsione di un ulteriore indicatore applicabile allo studio YD01U (“Produzione dolciaria”).
Inoltre, con particolare riferimento all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, la circolare chiarisce che la previsione secondo cui esso non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il 2013 non risulta più valida per il 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati medio tempore tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l’esito di coerenza relativo all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”.

Modulistica
Molte e significative novità si registrano anche in ordine alla modulistica, che è stata notevolmente semplificata.
Innanzitutto, sono state ridotte le informazioni richieste nei modelli (circa 5.200 righi in meno), con conseguente diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Inoltre, grazie all’accorpamento di alcuni di essi, è stato ridotto il numero complessivo degli studi di settore (si pensi agli studi del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari del commercio e a quelli relativi la nobilitazione di tessili).

L’obiettivo della semplificazione è stato perseguito anche attraverso la riorganizzazione della struttura delle istruzioni, prevedendo, come nei tre anni precedenti, istruzioni comuni, richiamabili per la maggior parte degli studi. In tal modo, si evita di appesantire eccessivamente le indicazioni relative ai singoli modelli, fornendo alcuni documenti generali validi per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore e agevolando, di conseguenza, l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

In materia di elencazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle relative risultanze, la causa di esclusione identificata con il codice “12” (relativa, in generale, a una serie di fattispecie) è stata sostituita dalle seguenti e più specifiche cause di esclusione:

  • “12”: soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o il regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014)
  • “13”: società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 c.c)
  • “14”: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
  • “15”: soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In tutti i casi, rimane, comunque, l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

All’interno della parte generale delle istruzioni è stato precisato che i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 2016, che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di “non normale svolgimento dell’attività”, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Anche per il 2016, si rileva la presenza di alcune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore “per la sola acquisizione dei dati”. Nei modelli di quest’anno, tale raccolta è finalizzata alla elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale.

La circolare, poi, analizza nel dettaglio le modifiche apportate ai quadri della modulistica dichiarativa degli studi di settore. I quadri interessati dalle modifiche sono i seguenti:

  • quadro A – personale addetto all’attività
  • quadro E – beni strumentali
  • quadri F e G – elementi contabili
  • quadro T – congiuntura economica.

Inoltre, all’interno dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati per il 2016, è stato inserito un apposito quadro Z – “Dati complementari”, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Revisione congiunturale
Come anticipato, anche per il 2016 sono stati approvati i “correttivi crisi” per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati (revisione congiunturale speciale).
Più specificamente, sono previste le seguenti cinque tipologie di correttivi:

  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle scorte
  • correttivi congiunturali di settore
  • correttivi congiunturali territoriali
  • correttivi congiunturali individuali.

Regime premiale
Con riferimento al regime premiale che prevede limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (articolo 10, Dl 201/2011), la circolare precisa che, tenuto conto dei risultati dell’applicazione di tale regime al periodo 2011-2015, sentite le organizzazioni di categoria, sono stati confermati, per il 2016, gli stessi criteri applicati per le annualità 2014 e 2015 di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale. In particolare, è stata disciplinato l’accesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016 (dato che, dal 2017, dovrebbero essere operativi i nuovi indici di affidabilità fiscale), al regime premiale in argomento per 155 studi di settore (cfr provvedimento 23 maggio 2017).

Comunicazioni centralizzate
Anche per quest’anno, è stata prevista la pubblicazione, nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati, delle comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore. L’obiettivo resta quello di invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata e correggere spontaneamente errori od omissioni (cfr provvedimento 6 giugno 2017 e vedi “Comunicazioni anomalie da Studi: dal cassetto fino alla compliance”).

Applicazione dei parametri
Dato che, anche nel 2016, si è registrata una congiuntura economica negativa, la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato. Quindi, per il 2016, viene confermato che le risultanze dei parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per l’eventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria.

Gennaro Napolitano

pubblicato Giovedì 13 Luglio 2017
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